1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria e un contributo ambientale pari al 70 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali.
2. Sono esentati dall'applicazione della tassa ecologica istituita ai sensi del comma 1 i prodotti che rispettano i criteri di compatibilità sociale e ambientale definiti da una apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti di legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito e di prodotti derivati devono dichiarare la provenienza e la specie del prodotto, in maniera chiara e inequivocabile, specificando:
a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;
b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;
c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.
1. II legname e i prodotti derivati che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e
1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con funzioni di Presidente; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto designato dal Ministro del commercio internazionale; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e un esperto laureato in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.
1. Alla Commissione di valutazione e controllo sono attribuite le seguenti competenze:
a) redigere e contribuire ad aggiornare, tenuto conto dei dati forniti dallo
b) collaborare, a decorrere dal 1o gennaio 2009, con le autorità competenti e con le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per il finanziamento di progetti sostenibili, nelle materie di cui alla presente legge, nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti devono essere compatibili con i criteri fissati dalla Commissione di valutazione e controllo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere indirizzati e gestiti dalle comunità locali e devono garantire la diversificazione delle attività produttive. L'individuazione dei progetti da finanziare è svolta in collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali, sulla base dei princìpi di trasparenza e obiettività. Il fondo è alimentato da parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1 della presente legge e da parte dei fondi stanziati in relazione all'attuazione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, nelle misure e
1. Parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1, definita con il decreto di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6, deve essere utilizzata per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolare la loro transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorire la diversificazione della loro produzione.
1. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati.
1. Il mancato rispetto dell'obbligo di etichettatura stabilito dall'articolo 1 comporta il sequestro e, all'atto della sentenza definitiva, la messa all'asta dei prodotti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro a seconda del peso complessivo dei prodotti e la sospensione per trenta giorni della licenza all'importazione e alla distribuzione.
2. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 1, la licenza all'importazione e alla distribuzione è ritirata in modo definitivo.
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 sono destinati alla realizzazione del programma di informazione istituito ai sensi dell'articolo 8 e dalle attività previste dagli articoli 6 e 7.