PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Etichettatura e contributo ambientale del legname e derivati).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria e un contributo ambientale pari al 70 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali.
      2. Sono esentati dall'applicazione della tassa ecologica istituita ai sensi del comma 1 i prodotti che rispettano i criteri di compatibilità sociale e ambientale definiti da una apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.
(Obbligo di certificazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti di legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito e di prodotti derivati devono dichiarare la provenienza e la specie del prodotto, in maniera chiara e inequivocabile, specificando:

          a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

          b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

          c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

Art. 3.
(Etichettatura ecologica).

      1. II legname e i prodotti derivati che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e

 

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2 devono essere identificati con un'etichetta indelebile, avente le caratteristiche definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale etichetta può essere aggiornata ogni anno secondo i criteri fissati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, analizzando l'intero ciclo produttivo.

Art. 4.
(Commissione di valutazione e controllo).

      1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con funzioni di Presidente; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto designato dal Ministro del commercio internazionale; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e un esperto laureato in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.

Art. 5.
(Competenze della Commissione di valutazione e controllo).

      1. Alla Commissione di valutazione e controllo sono attribuite le seguenti competenze:

          a) redigere e contribuire ad aggiornare, tenuto conto dei dati forniti dallo

 

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sviluppo scientifico, i criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e dei prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli ecosistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalienabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e dalla trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identificare le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

          b) collaborare, a decorrere dal 1o gennaio 2009, con le autorità competenti e con le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).

Art. 6.
(Istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti sostenibili).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per il finanziamento di progetti sostenibili, nelle materie di cui alla presente legge, nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti devono essere compatibili con i criteri fissati dalla Commissione di valutazione e controllo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere indirizzati e gestiti dalle comunità locali e devono garantire la diversificazione delle attività produttive. L'individuazione dei progetti da finanziare è svolta in collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali, sulla base dei princìpi di trasparenza e obiettività. Il fondo è alimentato da parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1 della presente legge e da parte dei fondi stanziati in relazione all'attuazione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, nelle misure e

 

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con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.
(Contributi per la ristrutturazione e la riconversione industriale).

      1. Parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1, definita con il decreto di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6, deve essere utilizzata per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolare la loro transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorire la diversificazione della loro produzione.

Art. 8.
(Istituzione di un programma di informazione dei consumatori).

      1. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Il mancato rispetto dell'obbligo di etichettatura stabilito dall'articolo 1 comporta il sequestro e, all'atto della sentenza definitiva, la messa all'asta dei prodotti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro a seconda del peso complessivo dei prodotti e la sospensione per trenta giorni della licenza all'importazione e alla distribuzione.
      2. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 1, la licenza all'importazione e alla distribuzione è ritirata in modo definitivo.

 

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Art. 10.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni).

      1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 sono destinati alla realizzazione del programma di informazione istituito ai sensi dell'articolo 8 e dalle attività previste dagli articoli 6 e 7.